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Prorogato lo stop ai neonicotinoidi sul mais

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DECRETO 28 giugno 2011


Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale del 16 settembre 2010. (11A08962) (GU n. 150 del 30-6-2011 )

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della Salute e l'incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e, in
particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei prodotti
fitosanitari alla luce di nuove conoscenze, nonche' l'eventuale
sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo
necessario al completamento del riesame stesso;
Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle
sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti
fitosanitari;
Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio
di precauzione;
Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 221
del 20 settembre 2008, relativo alla "Sospensione cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290";
Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 217
del 18 settembre 2010, relativo alla "Proroga della sospensione
cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi
dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009";
Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010
che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto
riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive
clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le
adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;
Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della
reale fattibilita' della messa in opera di tali disposizioni, con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle sementi e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un
elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al
minimo le perdite e il rilascio di polveri;
Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata recepita
con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.12
del 17 gennaio 2011;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha trasmesso in data 16 giugno 2011 il rapporto
finale, condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), relativo all'indagine tecnico-conoscitiva
sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o semi-naturali
ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali
protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto
di ricerca APENET;
Considerato che per l'individuazione di dette misure riguardanti le
modalita' di preparazione delle sementi e le attrezzature impiegate
per la semina, al fine di garantire un elevato grado di
incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il
rilascio di polveri, e' necessario esaminare la Relazione
sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti nell'ambito del
progetto APENET per la tematica "Effetti del mais conciato sulle
api"-Anno 2011, elaborata dal Consiglio per la Ricerca per la
Sperimentazione dell'Agricoltura (CRA) del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e trasmessa in data 20 giugno 2011;
Considerato che nel corso della riunione del 21 giugno 2011 la
Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari non ha potuto
esaminare la suddetta Relazione, pervenuta in tempo non utile ed ha
ritenuto, pertanto, di rinviare la questione ad una prossima
riunione, anche al fine di:
a) prendere in considerazione gli studi ed i monitoraggi condotti
negli altri Paesi europei, attualmente non disponibili agli atti
della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione;
b) acquisire il parere delle Regioni piu' direttamente coinvolte
nella produzione maidicola nonche' i dati degli eventuali monitoraggi
effettuati dalle medesime;
Rilevato al riguardo, che nelle conclusioni della citata Relazione
e' riportato che "altre prove sono tuttora in corso e che
proseguiranno fino alla scadenza del progetto (Settembre 2011)";
Considerato che la citata Commissione, nel corso della medesima
riunione del 21 giugno, ha ritenuto opportuno riservare l'esame della
documentazione prodotta dalle Associazioni di categoria delle Imprese
produttrici di prodotti fitosanitari all'esito dell'istruttoria e
dell'acquisizione delle conclusioni del progetto APENET;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover
procedere, in via precauzionale, alla proroga della sospensione, di
cui al decreto dirigenziale 16 settembre 2010, per ulteriori quattro
mesi al fine di poter acquisire la suindicata documentazione e
sottoporre la questione alla Commissione;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale
del 16 settembre 2010, e' prorogato al 31 ottobre 2011.
Il presente decreto verra' notificato alle Imprese titolari delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: Borrello