www.rfb.it - resistenza ai frankenfood ed alla biopirateria

sponsor...

Apiterapia


"If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito"     H.H. the Dalai Lama

Firma anche tu la campagna online su Avaaz: vietare immediatamente l'uso dei neonicotinoidi. Già oltre 1.250.000 firme!

 

Fermiamo lo sterminio delle Api!

Chi siamo
Obiettivi
Agrofarmaci dannosi per le api
Legislazione attuale sui neonicotinoidi
Principio di Precauzione [!]

 

Comitato Nazionale per la Bioetica
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
profili bioetici, filosofici, giuridici
18 giugno 2004

apri il documento completo del Comitato Nazionale per la Bioetica

Premessa
Negli ultimi decenni come è noto, diversi episodi hanno suscitato profonde preoccupazioni perla protezione dell’ambiente e dell’habitat umano, della sicurezza e della salute dell’uomo. Si tratta,solo per citare alcuni esempi, di grandi catastrofi ecologiche (naufragio delle petroliere Amoco Cadiz, Prestige), di emissioni nell’ambiente di prodotti chimici o comunque tossici (Bophal 1984,Seveso 1976, Messico 1988), di perdite di materiale radioattivo (Three Mile Island, Chermobyl), di esplosioni di impianti industriali (Toulouse 2001), di alterazioni della catena alimentare, anche dovute ad incidente, (secondo l’immaginifico linguaggio dei “media”: mucca pazza), ecc..
Ciò ha suscitato:
1) la crescente attenzione dell’opinione pubblica sulle potenziali implicazioni (anche di lungo periodo) dell’attuale modello di sviluppo tecnologico ed industriale;
2) un clima di progressiva sfiducia nei riguardi dei meccanismi pubblici di controllo;
3) la necessità per i Governi di individuare nuovi principi (anche di ordine procedurale) in grado di facilitare, da una parte, la valutazione ed il contenimento dei rischi e, dall’altra, la gestione di questi ultimi non solo ai fini della loro accettabilità sociale, ma anche per consentire uno sviluppo realmente sostenibile. Occorre precisare che la gravità degli episodi sopra ricordati, taluni dei quali ripetutisi con diversa intensità nel corso degli anni, talvolta ha dato luogo ad emergenze e ad eventi catastrofici,ma altre volte è emersa solo molto tempo dopo l’estrinsecazione del rischio collegato all’evento in questione, dando luogo a conseguenze sanitarie o ecologiche “ritardate” il cui nesso di causalità è stato accertato. Ed è significativo rilevare che la ricerca epidemiologica attuale valorizza sempre più il fatto che livelli anche contenuti di rischio, ed agenti globalmente definiti tossici, possano operare con un effetto c.d. di accumulo, vuoi combinandosi simultaneamente con altri fattori di rischio (anche di tipo genetico), vuoi operando per tempi molto prolungati, così da costituire, anche a grande distanza di tempo dall’esposizione, manifestazione di patologie per l’uomo ovvero effetti nocivi e danni per l’ambiente.
Emerge in questo modo una diversa dimensione del rischio, di natura più subdola e di tipo non solo qualitativo T (“tossico”), ma anche quantitativo, che ribadisce la fondamentale esigenza di far precedere lo sviluppo industriale da una fase più articolata di ricerca, in cui, come l’esperienza dimostra, è più facile conseguire i margini di sicurezza necessari per verificare le ipotesi scientifiche iniziali. Tali sollecitazioni hanno prodotto due ordini di conseguenze: da un lato, la richiesta dei cittadini di essere previamente informati e di partecipare alle decisioni che riguardano tanto lo sviluppo tecnico-scientifico, quanto l’insediamento industriale. Meritano attenzione anche le preoccupazioni dell’opinione pubblica relative alla possibilità di dispersione di prodotti tossici o radioattivi dai depositi all’uopo previsti (cfr. il caso recente di Scansano ionico); dall’altra, una maggiore consapevolezza dei governi di prendere in considerazione comportamenti e decisioni orientati alla prevenzione, ove possibile, o al “nuovo” criterio di precauzione, qualora esistano significativi margini di incertezza sul rapporto tra rischio e conseguenze dannose di determinate attività (o procedimenti o prodotti) per l’uomo e per l’ambiente. Così, accanto ad approcci ispirati alla c.d. tolleranza- zero si è affermata l’esigenza di realizzare una più attenta valutazione della proporzionalità tra rischi e benefici in grado di orientare lo sviluppo tecnico-scientifico, pure necessario al progresso materiale e sociale dell’umanità, secondo un principio di mediazione tra esigenze e sensibilità diverse, proprie alla scienza, all’industria ed alla società civile.

In questo senso può dirsi che il principale obiettivo del “principio di precauzione” è quello di obbligare il decisore a esplicitare, quantificandoli, i suoi obiettivi e a informare nel modo più obiettivo possibile. Nel quadro della decisione politica questo pone il problema dell’esercizio della democrazia, perché si tratta di una modalità di gestione del rischio che è anche un modo di ripensare l’etica pubblica, l’economia, la protezione sociale.
Per questi motivi, è aumentata anche la richiesta di “trasparenza”, prospettata con forza alle pubbliche amministrazioni da cittadini consapevoli d’essere “consumatori” spesso ignari di processi produttivi anche indispensabili, come quelli alimentari.
La disciplina dell’etichettatura – introdotta dalla Comunità Europea -, corrisponde a queste esigenze e documenta l’applicazione di un ”principio di rispetto delle scelte informate da parte del consumatore”, la cui introduzione e diffusione nelle regole del commercio è sempre di più favorita anche dal potere politico nazionale. Un esempio significativo è costituito dalla recente normativa comunitaria concernente gli alimenti e mangimi geneticamente modificati. Il cambiamento relativo al trattamento dei rischi in campo ambientale e sanitario è stato oggetto di una puntuale valutazione da parte delle Comunità europea che, a seguito della Comunicazione sul principio di precauzione (v. cap. III), ha emanato numerosi atti volti a sottolineare la necessità di una diffusa e costante partecipazione dei cittadini comunitari alla gestione dei programmi concernenti le applicazioni delle attività di ricerca che abbiano ricadute industriali. La riflessione comunitaria, se è volta a responsabilizzare gli organi di governo, deve far sì che la popolazione non sia considerata come un soggetto passivo i cui interessi debbano essere presi in carico, in maniera paternalista, dai soli esperti o dagli scienziati.
Si può quindi concludere affermando che il principio di precauzione, come individuato in ambito comunitario, ha evidenziato nuove modalità di interazione tra cittadini, l’expertise scientifico e i poteri pubblici mediante il continuo e costante adattamento dei processi decisionali, rafforzando altresì una partecipazione democratica alla formazione delle norme. La distinzione tra scienza pura e applicata deve risaltare sempre più netta nell’ambito della gestione politica con riferimento al principio di precauzione: la scienza applicata non può prescindere dalla valutazione dei rischi collegati e conseguenti alla sperimentazione in larga scala nell’ambiente. In quest’ottica si rende doveroso per i governi assumere comportamenti responsabili orientati alla prevenzione e talvolta all’applicazione del principio di precauzione, in condizioni di incertezza scientifica.
Già nel Libro Bianco sulla Governance europea (European Commission, 2001) la Commissione ha lanciato un programma volto a realizzare la riforma della governante europea definita “il modo nel quale l’Unione esercita i poteri che le hanno conferito i suoi cittadini”.
Nel documento vengono designati le norme, i processi ed i comportamenti sul modo nel quale le competenze sono esercitate a livello europeo e vengono identificati come “principi di buona governance”, quelli di apertura, partecipazione, responsabilità, principi che devono essere applicati a tutti i livelli di governo sia esso europeo, nazionale, regionale o locale. Anche nel VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione (2002-2006) viene incoraggiata la partecipazione pubblica in materia ambientale e viene sottolineata la difficoltà che, in assenza di un impegno generalizzato o continuo della società nel suo complesso, sia possibile raggiungere risultati. La settima Area Prioritaria del Programma, è espressamente dedicata a “Cittadini e Governance nella società della conoscenza”.
Le nozioni di valutazione scientifica e di incertezza scientifica delle attività umane soprattutto a carattere industriale sono state profondamente discusse in questi ultimi anni sia nel continente americano che europeo, a livello di società e di potere politico. Anche la riflessione effettuata in ambito europeo sulla applicazione della scienza in condizione di incertezza ha messo in luce una duplice esigenza: la prima riguarda la democratizzazione dell’expertise scientifico (che deve mostrarsi sempre più aperto, in grado di includere le opinioni scientifiche minoritarie o dissenzienti); la seconda concerne, invece, la necessità di una corretta e trasparente informazione volta ad includere, se possibile, la partecipazione della società civile alle decisioni che la concernono. Gli scienziati e gli esperti non dovrebbero essere qualificati i soli legittimati ad assumere decisioni etiche che sono alla base delle trasformazioni civili e sociali e che possano coinvolgere rischi in grado di ledere i diritti fondamentali dell’uomo quali il diritto alla salute ed all’ambiente salubre. Già il Consiglio Europeo di Nizza nel dicembre 2000 ha affermato la necessità che l’autorità pubblica si faccia carico della organizzazione e valutazione del rischio garantendo pluralità di prospettive, indipendenza e trasparenza: inoltre devono essere riportati nei documenti di“expertise” i pareri minoritari, ove essi sottolineano la mancanza di adeguata ricerca scientifica (pp. 9 e 10) in quanto è necessario ... “che la società civile debba essere coinvolta e che occorra prestare attenzione alla consultazione di tutte le parti interessate, in una fase quanto più precoce (Consiglio Europeo 2000 p.n.15.)”.
Di particolare interesse il Piano di Azione sulla Scienza e Società (European Commission2001) dove si sottolineano le forti interazioni fra scienza, innovazione tecnologica e cambiamento sociale e dove si indicano gli obbiettivi e le azioni per la promozione della cultura scientifica europea e per lo sviluppo di una ricerca più vicina ai cittadini. Il documento, parlando di una scienza responsabile alla base del processo politico sottolinea che “la scienza è spesso percepita come qualcosa che si occupa di certezze e fatti incontestabili; in realtà la situazione è ben diversa, in particolare nei settori di punta della ricerca “(Azione 35,punto 3.3). Ciò renderebbe necessario un approccio più aperto, sistematico a livello nazionale ed europeo, per individuare le competenze più adeguate, al momento giusto aprendo ai processi di consultazione al pubblico e alle parti interessate, fornendo loro occasioni e gli strumenti che consentano di contribuire al dibattito e di contestare gli esperti o i loro pareri.
Peraltro, desta una certa meraviglia il fatto che i governi continuano a promettere “sicurezze”, quando l’universo simbolico della società contemporanea è sempre più impregnato di “rischi”e “incertezze”.
Per il potere decisionale, alla luce di questi orientamenti, ma di fronte al paradigma dello“sviluppo sostenibile”, si prospetta la necessità da un lato di semplificare e razionalizzare le procedure – dall’altro di improntare le autorizzazioni a maggiore prudenza ed esercitare di fatto maggiore assistenza e controllo nella gestione delle attività umane pericolose per l’ambiente e la salute, ricorrendo agli strumenti giuridici ormai differenziati oggi disponibili. Fra questi, si iscrive anche “il principio di precauzione”, il cui uso dovrebbe essere riservato ai governi (in conformità con la normativa Comunitaria e – per l’Italia – a quanto è indicato dall’art. 117 Costituzione riformato), trovando peraltro una più esatta giuridicizzazione.
In generale, il principio di precauzione è stato accolto con favore dall’opinione pubblica, ed è stato chiamato in causa mano a mano che nuovi episodi di rischio non sufficientemente prevenuti sono comparsi nelle attività umane. Anche l’informazione e l’approfondimento dottrinale del suo significato hanno fatto progressi.
L’attenzione di alcune riviste di largo prestigio è stata in parecchie occasioni rivolta ai problemi del rischio, della prevenzione e della precauzione in diversi Paesi europei, e numerose sono ormai le elaborazioni dottrinali sia riguardanti il versante dell’“esperto” e della riflessione scientifica sia inerenti il ruolo dell’opinione pubblica ed i compiti che questa affida ai “decisori” politici.
Va crescendo sia nella cultura che nell’opinione pubblica la consapevolezza, che non è più sufficiente un generico appello alla “responsabilità”, divenuto anche questo termine denso di ambiguità e di riserve mentali ma occorrono impegni ed azioni precise, sulla base di principi più chiari e dirimenti. Gran parte della letteratura più recente riguardante l’applicazione del “principio di precauzione” fa menzione non solamente degli ormai “classici” rischi degli impianti nucleari e d industriali, ma soprattutto di quelle numerose forme di interessamento dell’alimentazione stessa (si faccia il caso degli alimenti OGM e degli inquinanti dell’agricoltura industrializzata) dei possibili rischi sulla biologia dei viventi provocati da altri inquinamenti (si consideri ad es. l’energia elettromagnetica ecc..) o di altri ormai apprezzati rischi ambientali per la salute umana, che – pur in presenza di opinioni variegate – richiedono comunque una più decisa valutazione scientifica. A rinforzo di questa favorevole accoglienza da parte dell’opinione pubblica, non è privo di significato il fatto che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 21 marzo2000, abbia interpretato la direttiva del Consiglio n. 90/220 del 23 aprile 1990, relativa all’immissione deliberata nell’ambiente di OGM, nel senso di consentire agli Stati di negare il proprio consenso all’immissione in parola a condizione che sussistano dati scientifici in grado di provare che il prodotto oggetto della notifica possa essere pericoloso per l’ambiente e la salute umana. In ogni caso, lo Stato in questione deve informare senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri affinché sia esperita la procedura comunitaria disciplinata dalla direttiva n. 90/22042.7. Alcuni ricercatori hanno posto fortemente in dubbio il “valore giuridico” del “principio di precauzione”, almeno sotto il profilo del diritto positivo, pur non negando il suo valore di “orientamento” soprattutto in quelle fasi in cui l’autorità amministrativa (a vari livelli per alcuni, solo “centralmente” e per le decisioni nazionali, per altri) deve applicare norme positive e regolamentari.
Occorre certamente guardarsi da ogni immotivato ricorso al principio di precauzione, come zelanti sostenitori vorrebbero imporre ad ogni piè sospinto. Occorre invece fornire un’interpretazione ragionevole di tale principio, che dovrà essere rigorosamente applicato solo allorché uno specifico rischio sia identificato (benché non ancora esattamente stimato) dalla comunità degli esperti. E’ pur vero che spetta alla Comunità dei cittadini – nella composizione eterogenea di interessi diversi e talora contrapposti che la caratterizza - stabilire quale grado di sicurezza intende godere anche a prezzo di rinunzie nello sviluppo economico, ed è altrettanto vero che – anche nella Comunità Europea – le considerazioni in merito alla tutela della salute hanno la precedenza su quelle economiche e commerciali. Tuttavia, nella stessa Comunità Europea vige l’applicazione del principio generale di proporzionalità, che deve armonizzarsi con quello di precauzione. Cfr. la sentenza Greenpeace, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2000, p. 457 e ss.43GROS M.; DEMARBE D – “la controverse du principe de precaution “ – Revue du Droit public 118/3, 821-845,332002
Guardando al futuro, molto c’è da fare a livello di informazione e formazione delle coscienze (consapevolezza e motivazioni) sugli obiettivi e le metodologie per assicurare tutela dell’ambiente e della salute dei viventi, nel quadro di uno sviluppo che sia realmente sostenibile. Fra gli strumenti di orientamento (e non solo “difensivi”) va iscritto anche il “principio di precauzione”. Siamo, in ogni caso, in un momento di transizione circa la portata dell’efficacia giuridica ditale strumento. Va riconosciuto che il principio di precauzione sta esercitando una profonda influenza sulla legislazione dei rischi producendo – in taluni settori - due legislazioni con obiettivi distinti e talvolta contraddittori. L’obiettivo della prima è quello di ridurre l’esposizione a vecchi rischi, dell’altra è quello di impedire dei cambi di tecnologia che potrebbero introdurre nuovi rischi nelle nostre vite, senza eliminarne del tutto i precedenti, pur riducendone l’importanza. In ogni caso, il “principio di precauzione” va applicato con saggezza, senza dimenticare che dovrebbe rappresentare una norma a tempo, sospensiva, in attesa di chiarificazione scientifica. L’obiettivo da perseguire, infatti, è quello di ripristinare la fiducia tra responsabili politici, amministratori, tecnici e cittadini, nella consapevolezza che la fiducia costituisce una risorsa sostanziale fondamentale delle società complesse.
Concludendo questa analisi ci sembra di poter affermare che il lavoro da svolgere per un’ancora più efficace tutela della salute e dell’ambiente, nonostante i favorevoli avvii, sia notevole, e possa riassumersi nei seguenti punti:
a) Si constata come la società attuale sta sviluppando una nuova sensibilità nei confronti del rischio, sulle modalità con le quali la ricerca tecnico-scientifica lo percepisce, come lo affronta quando non è possibile quantificarlo, come deve (o può) rispondere alle eventuali minacce (reali o potenziali) in situazione di urgenza.
b) Deve aumentare la consapevolezza che la valutazione del rischio si accompagna ad un grado variabile di incertezza scientifica. Il rischio zero non esiste. Solo uno studio sistematico degli effetti biologici conseguenti all’esposizione a determinati agenti, a manipolazioni, a trattamenti (compresi quelli medico-chirurgici in continua evoluzione, gravati implicitamente da vari tipi di rischio spesso non chiaramente prevedibili), effettuati con metodo scientifico rigoroso, può ridurre significativamente il margine di imprevedibilità del rischio.
c) Nella messa a punto di più accurati metodi di controllo, industrie, università, istituti di ricerca pubblici e privati devono collaborare per la definizione di standard elevati e per l’elaborazione di criteri e linee guida per l’interpretazione dei dati. Tale collaborazione alimentata dal dialogo e dal dibattito scientifico è una condizione necessaria per far fronte alle preoccupazioni che si creano con lo sviluppo delle attività antropiche sull’ambiente e delle biotecnologie.
d) A tal fine è essenziale disporre di criteri tecnicamente definiti di controllo, che devono essere specifici per il problema su cui si interviene.
e) Compito del ricercatore è quello di determinare l’efficacia, l’affidabilità, l’efficienza e l’ampiezza dell’intervallo di variabilità entro i quali si possono verificare effetti temuti ai fini del controllo e della sicurezza.
f) Dovrebbero essere attivati programmi di ricerca specifici volti alla valutazione degli aspetti controversi per accertare la linearità del procedimento precauzionale adottato.
g) Ogni decisione delle autorità pubbliche riguardante la tematica della nostra indagine, dovrebbe essere preceduta da una valutazione esperta condotta anche in contraddittorio che non trascuri di prendere in considerazione le opinioni minoritarie.
h) La definizione del rischio accettabile non è di stretta competenza dello scienziato ma dipende da un giudizio congiunto di esperti in discipline giuridiche, etico-morali, economiche e politiche, formulato in un dialogo aperto e trasparente con l’opinione pubblica, particolarmente quella direttamente interessata dal rischio ambientale circostante (ad es. insediamenti industriali pericolosi, ecc.).
i) La normativa nazionale ed europea in materia di procedure per la valutazione del rischio associato ad interventi su organismi viventi ed alla diffusione di prodotti destinati al consumo è sempre più ampia ed articolata. Oggetto di particolare attenzione sono – oggi – gli organismi geneticamente modificati ed i loro derivati, ma l’attenzione deve essere rivolta ad altre significative fonti di rischio per la salute umana.
j) In linea generale, la valutazione dei rischi connessi a nuove tecnologie (condotta pervia comparativa) non dovrebbe rallentare e proibire la introduzione nel mercato di prodotti nuovi che possano prospettare il superamento di vecchi rischi.
k) Il “principio di precauzione”, la cui valenza etico-giuridica assume rinforzo da chiare giustificazioni scientifiche può essere strumento di grande utilità in questa riflessione pienamente consapevole della società contemporanea, ma deve essere usato “propriamente” – in attesa di fare chiarezza scientifica sull’argomento controverso – e non come mero strumento corrente della Governance sociale. Inoltre, va chiarito il “peso specifico” da attribuire a tale principio nell’ambito del diritto positivo, non essendo prevedibile – almeno nel sistema continentale – l’abbandono della regolamentazione fondata su parametri di standards autorizzati.
l) L’applicazione corretta del principio di precauzione può stimolare la ricerca scientifica anche allo scopo di rendere più sicure le applicazioni industriali.


 


Consulta anche:
 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA sul principio di precauzione